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Previdenza

RICONOSCIMENTO MATERNITA' FUORI DAL RAPPORTO DI LAVORO

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norme di legge di riferimento:

 

art. 25 Trattamento previdenziale

(decreto legislativo 16 settembre 1996, 564, art. 2, commi 1, 4, 6)

Oggi, è finalmente riconosciuta la possibilità di far valere ai soli fini contributivi il periodo di astensione obbligatoria, corrispondente a 3 mesi prima e 2 mesi dopo, anche per le maternità avvenute prima e al di fuori del rapporto di lavoro.

Occorre presentare domanda, la condizione richiesta, è di possedere all’atto della richiesta, un anzianità contributiva di almeno 5 anni (Legge 151/2001).

  1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

  2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli art. 16 e 17, verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. la contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’art. 8 della Legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.

  3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell’ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

 

Art. 16 divieto di adibire al lavoro le donne

(legge 30 dic. 1971, n.1204, art. 4 comma 1 e 4)

  1. E’ vietato adibire al lavoro le donne:

  1. Durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quando previsto dall’art.20.

  2. ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.

  3. Durante i 3 mesi dopo il parto.

  4. Durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Art. 17 Estensione del divieto:

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, commi 2, 3, 5 e art. 30 commi 6,7,9 e 10)

  1. Il divieto è anticipato a 3 mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali Nazionali maggiormente rappresentative. Fino all’emanazione del primo decreto Ministeriale, l’anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

  2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del servizio sanitario Nazionale, ai sensi degli art.2 e 7 del decreto legislativo 30 dic. 1992, n 502, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) comma 1, dell’art. 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

  • nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano aggravate dallo stato di gravidanza.

  • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

  • quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quando previsto dagli art. 7 e 12. l’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro 7 giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice.

  • l’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constatati l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima.

  • I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.

A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori SORDOMUTI di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli INVALIDI per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime 4 categorie della tabella “A” allegata al testo unico delle norme in materia di pensione di Guerra, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Come sostituita dalla tabella “A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa.

 A cura del Settore Previdenza UILposte Verona

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

DATA AGGIORNAMENTO 20 MAGGIO 2010

   
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