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  Comitato Pari Opportunità

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CPO

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VERONA

 
                                               
   

Regolamento per il funzionamento dei Comitati per le Pari Opportunità di Poste Italiane S.p.A.

 

Premesso che

La legge 125/91 si propone di favorire l’occupazione femminile e di realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro;

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, nell’intento di recepire il dettato della legge, ha costituito gli organismi definiti Comitati per le Pari Opportunità;

tali organismi paritetici hanno, tra l’altro, la finalità di promuovere azioni positive per la rimozione di ostacoli alla effettiva parità, e pertanto i componenti dei Comitati ispirano la propria condotta alle finalità della legge e si impegnano a realizzare la massima condivisione nelle scelte che saranno adottate nell’ambito dei lavori dei Comitati stessi;

il CCNL 11 luglio 2007 prevede che il CPO di Poste Italiane S.p.A. svolga i medesimi compiti previsti dall’art 6 anche con riferimento alle Aziende del Gruppo diverse da Poste Italiane S.p.A., secondo le modalità che verranno individuate dalle Parti nell’apposito regolamento;

 

tutto ciò considerato e premesso

 

Il presente regolamento disciplina le modalità procedurali ed organizzative per il funzionamento del Comitato Nazionale per le Pari Opportunità e dei Comitati Regionali ai sensi dell’art. 6 del CCNL 11.7.2007. Le finalità e le attività sono quelle previste dalla Legge 125/1991. Le funzioni e la composizione sono regolate dal CCNL.

Il Comitato nazionale ed i Comitati regionali sono regolarmente composti con la nomina dei rappresentanti di parte aziendale e sindacale.

 

ART. 1

Sede

 

Il CPO Nazionale è ubicato nell’ambito della Sede Centrale della Società – Viale Europa, n. 145 – 00144 Roma.

È ammessa la riunione in altre sedi per particolari esigenze che devono essere indicate nell’avviso di convocazione.

I Comitati Pari Opportunità Regionali sono ubicati presso l’Ufficio dei Responsabili Regionali Risorse Umane.

 

 

ART. 2

Modalità di funzionamento

 

All’atto dell’insediamento il CPO elegge, su proposta dell’Azienda, il Presidente e, fra i componenti, la Segreteria che ha il compito di assicurare l’organizzazione gestionale ed amministrativa del CPO.

La redazione dei verbali delle riunioni del CPO sarà effettuata da un componente la Segreteria.

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato, la convocazione, la presidenza delle riunioni ed il coordinamento dei lavori.

Il CPO si riunisce secondo il calendario stabilito da parte della maggioranza dei componenti e comunque almeno due volte l’anno.

La convocazione ordinaria delle riunioni è effettuata per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora di inizio della stessa.

Eventuali convocazioni straordinarie potranno essere effettuate da parte del Presidente anche a seguito di specifiche richieste da parte di uno dei componenti, con preavviso non inferiore a tre giorni lavorativi.

I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni dovranno darne tempestiva comunicazione alla segreteria del CPO.

Il Presidente provvede alla formazione dell’ordine del giorno della seduta, avendo cura di inserire gli argomenti oggetto delle richieste delle/i componenti del Comitato pervenute almeno 5 giorni precedenti alla data fissata per la riunione.

Il Comitato in sede deliberante è regolarmente costituito con la presenza di tutti i componenti del Comitato stesso e le deliberazioni vengono assunte all’unanimità. Qualora l’unanimità non venga raggiunta le eventuali proposte di modificazione o integrazione costituiranno oggetto dell’ordine del giorno della riunione successiva insieme all’argomento trattato in precedenza. In tale sede le decisioni potranno essere assunte

anche con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Comitato.

Gli argomenti sono trattati secondo l’ordine del giorno; eventuali proposte di modifica all’ordine di trattazione, avanzate sia dal Presidente sia dai componenti del Comitato, si intendono accettate qualora nessuno si opponga.

Il verbale delle riunioni, redatto dalla segreteria, deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e le valutazioni espresse. Il verbale deve essere trasmesso dalla segreteria ai componenti del CPO entro i 7 giorni successivi alla data della relativa riunione e verrà approvato in apertura della riunione successiva.

Il Comitato può istituire tra i suoi membri, nel rispetto delle competenze ad esso attribuite, gruppi di lavoro anche paritetici con l’incarico di approfondire o trattare per suo conto particolari materie o specifici argomenti; in tal caso la deliberazione di incarico definirà le necessarie agibilità.

I singoli membri del Comitato possono assumere iniziative individuali nei confronti di terzi sulle materie di pertinenza del Comitato stesso, solo se espressamente incaricati dal medesimo.

Il CPO si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti ed il raggiungimento dei propri obiettivi, di tutti gli atti, le informazioni, e la documentazione che, su specifica richiesta, verrà fornita dall’Azienda nel rispetto di tutte le normative vigenti.

Il Comitato può proporre all’Azienda la necessità di avvalersi dell’opera di esperti esterni e di documentazione specializzata.

 

ART. 3

Attività del Comitato

 

Le proposte e gli eventuali piani di attuazione, predisposti dal Comitato, costituiranno oggetto di comunicazioni alle Parti stipulanti il CCNL, le quali valuteranno le opportune iniziative da assumere anche per quanto riguarda le Aziende del Gruppo.

Il CPO Nazionale predispone un piano di indirizzo per definire le linee guida dell’attività dei singoli Comitati Regionali.

Nello svolgimento delle funzioni di cui all’art. 6, commi terzo e sesto del CCNL e nel rispetto della legge 125/91, il CPO Nazionale elabora un piano di attività e di indirizzo di azioni positive e ne informa i singoli Comitati Regionali nonchè le Aziende del Gruppo;

successivamente, previa acquisizione dei loro contributi e suggerimenti, predispone, ove occorra, un’integrazione del piano di attività che potrà essere valutata e approfondita sia a livello nazionale che regionale.

Il CPO elabora inoltre, con cadenza biennale, la relazione prevista dalla normativa vigente.

Per tutte le necessità connesse al suo normale funzionamento, il CPO potrà fare riferimento alla Direzione Centrale Risorse Umane, che provvederà a mettere a disposizione congrui spazi opportunamente attrezzati.

 

ART. 4

I Comitati Regionali

 

I Comitati Regionali rispecchiano la stessa composizione del CPO Nazionale e svolgono la loro attività secondo le norme del presente regolamento.

I singoli Comitati Regionali, nell’ambito degli indirizzi di cui all’articolo precedente, predispongono un programma della propria attività, da trasmettere al Comitato Nazionale.

Essi, inoltre, provvedono periodicamente ad informare il CPO Nazionale sugli approfondimenti compiuti.

Anche ai fini di un efficace coordinamento con le iniziative di carattere nazionale, i verbali delle riunioni dei CPO Regionali dovranno essere inviati al CPO Nazionale, per il tramite della Segreteria.

 

ART. 5

Disposizioni finali

 

Le modificazioni al presente regolamento dovranno essere approvate all’unanimità dei componenti del Comitato.

 

 

 

Roma, li 15 luglio 2008

   
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                                               
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